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27.05.2026

Newsletter del 27/05/2026 – Apprendistato professionalizzante

Gentili clienti,

 

ricordiamo che per tutti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante è obbligatorio svolgere la formazione prevista dalla normativa vigente nonché quella stabilita dal contratto collettivo applicato. Tali obblighi sono inoltre oggetto di controlli sempre più frequenti da parte delle autorità competenti.

 

La formazione:

  • deve essere effettuata entro le tempistiche previste;
  • deve essere adeguatamente documentata e registrata;
  • comprende sia la formazione interna sia quella esterna (si raccomanda di conservare gli attestati di partecipazione!!).

 

La mancata o incompleta formazione può comportare:

  • sanzioni amministrative in caso di controlli;
  • recupero di contributi previdenziali;
  • trasformazione del contratto di apprendistato in ordinario rapporto di lavoro subordinato, con eventuali differenze retributive da corrispondere.

 

Invitiamo pertanto tutte le aziende a verificare la situazione formativa dei propri apprendisti e, se necessario, a programmare tempestivamente i corsi ancora mancanti.

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

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29.04.2026

Newsletter del 29/04/2026 – Novità nell´ambito della sicurezza sul lavoro

Gentili clienti,

 

nell’ambito della sicurezza sul lavoro vi sono importanti novità, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di formazione del datore di lavoro e dei dipendenti.

 

Sono infatti previsti nuovi corsi di formazione per i datori di lavoro e, in alcuni casi, è stata aumentata la durata della formazione.

 

Inoltre, occorre considerare che i lavoratori neoassunti devono completare il corso base obbligatorio prima dell’inizio dell’attività lavorativa, e non più entro 60 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro (eccezioni previste per i settori della ristorazione e per le imprese turistico ricettive => 30 giorni).

 

In allegato trovate la relativa circolare del nostro partner per la sicurezza sul lavoro SAFETYROL.

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

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07.04.2026

Newsletter del 07/04/2026 – Informativa Smart Working

Gentili Clienti,

 

con la Legge n. 81/2017 è stata introdotta per la prima volta in Italia una disciplina normativa dello smart working. Non si tratta di una forma contrattuale autonoma, bensì di una modalità flessibile di esecuzione della prestazione lavorativa, caratterizzata dalla variabilità di luogo e orario di lavoro e dall’utilizzo di strumenti digitali.

Già in base alla normativa previgente (art. 22 Legge n. 81/2017), i datori di lavoro erano tenuti a informare per iscritto, con cadenza annuale, i lavoratori in smart working sui rischi specifici connessi all’attività svolta. Tuttavia, fino ad oggi, la mancata osservanza di tale obbligo non era espressamente sanzionata.

 

Con la Legge n. 34/2026 (art. 11), tale obbligo viene ora rafforzato a decorrere dal 7 aprile 2026 ed è espressamente inserito nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), in particolare all’art. 3, nuovo comma 7-bis. La disposizione si applica quindi a tutti i datori di lavoro.

La principale novità consiste nel fatto che l’omessa informazione è ora soggetta a sanzioni penali. In base all’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008, in caso di violazione sono previste:

  • la pena dell’arresto da 2 a 4 mesi, oppure
  • l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro
  •  

Ai fini dell’adempimento, è possibile continuare a utilizzare il modello standard predisposto da INAIL (in allegato). Si raccomanda tuttavia di verificare il contenuto dell’informativa insieme al proprio consulente per la sicurezza sul lavoro e di adattarlo alle specifiche esigenze aziendali. Il nostro partner per le tematiche relative alla sicurezza sul lavoro è la seguente ditta:

 

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

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