Scadenze
17.02.2025
Laborfonds - accantonamento TFR
mediante Mod. F24
17.02.2025
Versamento ritenute e contributi
mediante Mod. F24
17.02.2025
Fondo Est, Sani-Fonds, EBNA, Cadiprof - versamento contributi
mediante Mod. F24
News
16.01.2025
Newsletter del 16.01.2025 Scadenze importanti
31.01.2025 Dichiarazione annuale dei rapporti di somministrazione di lavoro
I datori di lavoro, che impiegano dei dipendenti mediante contratti di somministrazione, sono tenuti a inoltrare debita comunicazione entro e non oltre il 31.01.2025 alle rappresentanze sindacali territoriali apposite (ASGB, CISL, UIL, CIGL). Qualora foste ricorsi a tale forma contrattuale nell’anno 2024 Vi preghiamo di comunicarcelo tempestivamente.
31.01.2025 Dichiarazione annuale in materia di collocamento obbligatorio
Per adempiere all’obbligo di assunzione delle persone disabili, i datori di lavoro con un minimo di 15 dipendenti al 31.12.2024, sono tenuti a comunicare all’Agenzia del Lavoro la panoramica delle assunzioni in essere, nonché gli eventuali posti vacanti destinati ai fruitori del collocamento obbligatorio. Contratti di apprendistato, dirigenziali, e le forme contrattuali atipiche sono esclusi dalla base di computo. I contratti di lavoro part-time si intendono per la quota di lavoro effettivamente svolta. Specifiche categorie, quali il settore edile attivo in cantiere, il settore dei trasporti (aereo, marittimo e/terrestre), dipendenti stagionali, ecc. sono esenti dall’obbligo vigente.
Qualora ricadeste dentro l’obbligo di cui sopra, provvederemo noi stessi ad effettuare la comunicazione.
30.04.2025 Richiesta esonero contributivo INPS previsto per la certificazione della parità di genere
I datori di lavoro che sono in possesso del certificato di parità di genere UNI/PdR 125:2022 (art. 46-bis, D.Lgs 198/06, modificato dall’art. 4, Legge 162/21) devono inviarcelo entro il 31.03.2025 per poter effettuare la relativa richiesta di esonero contributivo sul portale online dell'INPS. La riduzione contributiva ammonta all'1% di tutti i contributi INPS a carico del datore di lavoro fino a un massimo di 50.000 euro all'anno.