News
07.04.2026
Newsletter del 07/04/2026 – Informativa Smart Working
Gentili Clienti,
con la Legge n. 81/2017 è stata introdotta per la prima volta in Italia una disciplina normativa dello smart working. Non si tratta di una forma contrattuale autonoma, bensì di una modalità flessibile di esecuzione della prestazione lavorativa, caratterizzata dalla variabilità di luogo e orario di lavoro e dall’utilizzo di strumenti digitali.
Già in base alla normativa previgente (art. 22 Legge n. 81/2017), i datori di lavoro erano tenuti a informare per iscritto, con cadenza annuale, i lavoratori in smart working sui rischi specifici connessi all’attività svolta. Tuttavia, fino ad oggi, la mancata osservanza di tale obbligo non era espressamente sanzionata.
Con la Legge n. 34/2026 (art. 11), tale obbligo viene ora rafforzato a decorrere dal 7 aprile 2026 ed è espressamente inserito nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), in particolare all’art. 3, nuovo comma 7-bis. La disposizione si applica quindi a tutti i datori di lavoro.
La principale novità consiste nel fatto che l’omessa informazione è ora soggetta a sanzioni penali. In base all’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008, in caso di violazione sono previste:
- la pena dell’arresto da 2 a 4 mesi, oppure
- l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Ai fini dell’adempimento, è possibile continuare a utilizzare il modello standard predisposto da INAIL (in allegato). Si raccomanda tuttavia di verificare il contenuto dell’informativa insieme al proprio consulente per la sicurezza sul lavoro e di adattarlo alle specifiche esigenze aziendali. Il nostro partner per le tematiche relative alla sicurezza sul lavoro è la seguente ditta:
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
31.03.2026
Newsletter del 31/03/2026 – Novità malattia
Gentili Clienti,
a partire da marzo 2026 entrano in vigore nuove disposizioni in materia di assenze per malattia dei lavoratori.
In futuro non sarà più possibile gestire assenze per malattia senza certificato medico, nemmeno se di durata inferiore a tre giorni e quindi interamente a carico del datore di lavoro (cosiddetto periodo di carenza).
Già a partire dal primo giorno di malattia sarà infatti obbligatorio comunicare all’INPS i dati del certificato medico, inclusa la relativa PUC.
Le assenze non supportate da certificato medico non potranno pertanto più essere registrate come malattia. In busta paga dovranno essere gestite come segue:
- assenza non retribuita (soluzione generalmente corretta),
- ferie oppure
- assenza retribuita a carico del datore di lavoro (di fatto con riconoscimento della retribuzione per le ore non lavorate).
Per la gestione delle comunicazioni aggiuntive all’INPS, ci riserviamo di addebitare in futuro un importo di 10,00 euro per ogni cedolino contenente eventi di malattia.
Ricordiamo inoltre che il certificato medico deve essere emesso già dal primo giorno di malattia e non può essere retrodatato (salvo il caso di visita domiciliare).
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
18.03.2026
Newsletter del 18.03.2026 – ProAbility
Gentili clienti,
le domande per l’ottenimento di premi per l’assunzione e l’occupazione di persone con disabilità per l’anno di riferimento 2025 dovranno essere inviate tramite il sistema ProAbility (nel portale myCivis) nella finestra temporale tra il 1° febbraio 2026 e il 31 marzo 2026. Ulteriori informazioni sono disponibili sotto il seguente link: https://mycivis.civis.bz.it/it/Services/ServiceDetail/?id=proability-premi-per-l-assunzione-e-l-occupazione-di-persone-con-disabilita_3049
